Chi siamo e cosa facciamo
Mi occupo, da tempo ma a periodi alterni, di artigianato.
Progetto e compongo case, nello stile delle antiche baite di montagna, di piccole dimensioni, e completamente composte da materiali naturali.
Il telaio è di cartoncino reciclato, l'intonaco è semplice gesso.
Nel pieno rispetto delle normative per la tutela del territorio, prelevo piccole quantità di muschio, pietre simili all'ardesia e piccoli fiori da essicare. I particolari legnosi che compongono le mie strutture li ricavo da piccoli rami secchi raccolti al suolo da piante potate o recise.
Faccio riferimento, di seguito, a 2 normative relative alle aree nelle quali raccolgo muschi (Provincia Treviso) e piccoli fiori da essicare (Area di Cuneo)
Legge Regionale Veneto n° 53 del 15 novembre 1974: norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora.
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Norma legislativa |
Articoli |
Euro |
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Distruggere, alterare nidi o vendere uova, larve o adulti della formica rufa (escluso scopo didattico). |
3, 17/1-a, LR n°53/74 |
15,00 |
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Raccogliere uova o girini di tutte le specie di rane. |
5, 17/1-a, LR n°53/74 |
15,00 |
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Catturare rane nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile |
5, 17/1-a, LR n°53/74 |
15,00 |
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Catturare lumache Helix dal 1° aprile al 30 giugno |
5, 17/1-a, LR n°53/74 |
15,00 |
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Nel periodo consentito, possono essere raccolti massimo 1 kg giornaliero a persona di lumache e rane, salvo che la raccolta non sia interdetta dal proprietario del fondo. |
5, 17/1-a, LR n°53/74 |
15,00 |
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Raccolta notturna di lumache e rane da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole. |
5, 17/1-a, LR n°53/74 |
15,00 |
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Raccogliere oltre un kg d’asparagi selvatici, muschi e licheni, e di sei assi floreali (escluso proprietario). E’ vietato il danneggiamento o l’estirpazione di tali piante. |
8, 17/1-c, LR n°53/74 |
10,32 |
Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale (L.R. 2/11/1982, n.32) - Provincia di Cuneo Art. 15 Protezione della flora
Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato (consultare elenco piante officinali) che fa parte integrante della presente Legge.
Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.